COMMISSIONE ELETTORALE
DESIGNAZIONE
Compete esclusivamente alle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso la scuola in cui si vota(sono esclusi i dirigenti scolastici).
La scuola non può intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale ma essa è
chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, ad essa è preclusa
ogni valutazione di merito come pure ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla
legittimità dell 'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
COMPOSIZIONE
La commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito
delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano
pervenute almeno tre designazioni, sarà cura della scuola chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste di integrare la commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti
necessari per l' insediamento. Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti,
entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.
I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo
scopo dalle liste presentate tra l' insediamento e la costituzione formale della commissione stessa.
INSEDIAMENTO
La commissione elettorale deve essere insediata entro ottobre e formalmente
costituita entro il 30 ottobre. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza
che essa si considera insediata, su comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano pervenute
almeno tre designazioni.
Le designazioni dei componenti sono presentate all 'ufficio del dirigente scolastico, cui spetta, parimenti, il
compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale ove
la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.
Con l' avvenuto insediamento della commissione elettorale le liste e tutti gli atti, compresa la normativa e la
modulistica Aran, saranno consegnati direttamente a quest’ultima.
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale ha una funzione ordinatoria dell’intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte le
controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali.
E’, pertanto, compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non previste dalla normativa, colmarne
le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo
anche riferimento ai principi generali dell’ordinamento.
Riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, convalidati nelle prassi
seguite, così possono sintetizzarsi i principali compiti:
OPERAZIONI PRELIMINARI
1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative della scuola,
previo accordo con il dirigente scolastico, definisce l' orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in
particolare l' orario di chiusura dell 'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell 'albo della
Scuola tutti i dipendenti elettori.
La commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale
da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma contestualmente non gravare inutilmente sulla
funzionalità del servizio se non nei limiti descritti.
Qualora l' ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere
stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza
del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale
unico;
2) acquisisce dalla direzione scolastica l' elenco generale degli elettori;
3) riceve le liste elettorali;
4) verifica le liste e le candidature e ne decide lambissi ai sensi della normativa elettorale;
5) esamina i ricorsi sull' ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla
commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle
liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull' ammissibilità delle liste e
sui problemi connessi all 'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione
(ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire
e assumere orientamenti al proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente la
regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi.
Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono
essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate
di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni;
6) comunica, con affissione all’albo della scuola almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni,
le liste dei candidati
7) predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità,
che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte e che sia rispettato l’ordine di presentazione
delle liste elettorali.
OPERAZIONI ELETTORALI
8) nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a
tempo determinato, in comando o fuori ruolo;
9) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
10) predispone l' elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
11) risolve eventuali controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali;
12) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, avendo cura di verificare, prima di procedere all 'apertura
delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Le
elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio e le
elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile
nei successivi 90 giorni.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
13) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
14) sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. L’assegnazione avviene
con il sistema proporzionale previa determinazione del quoziente elettorale ( numero dei votanti diviso il
numero dei seggi da assegnare) e successivamente assegnando i seggi prima alle liste che hanno ottenuto il
quoziente pieno e poi in base ai resti migliori, fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire.
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza
ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità
di preferenza dei candidati vale l' ordine interno della lista.
Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Scuole fino a 200 dipendenti.
Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla
lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e
parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo
riferimento ai principi generali dell 'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui
candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l' età coincida perfettamente, secondo l' ordine
dei candidati all 'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l' attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato
un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto
vacante ad un candidato di altra lista.
In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua costituzione,
le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l' avvertenza che non sono
contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti;
15) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Si ricorda che il verbale
finale, sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione, deve essere quello previsto
dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o
cancellazioni da parte delle commissioni elettorali perché collegato all 'accertamento della rappresentatività
sindacale nazionale . Esso va redatto attenendosi scrupolosamente alle indicazioni in esso contenute. In particolare
la commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione
sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda
elettorale;
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO
16) comunica i risultati ai lavoratori, alla scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste,
curando l' affissione per cinque giorni all 'albo della scuola dei risultati elettorali.
17) esamina entro 48 ore i reclami o i ricorsi pervenuti nei cinque giorni successivi all’affissione dei risultati,
inserendo l' esito nel verbale finale.
18) conferma l' assegnazione dei seggi, dandone atto nel verbale finale che diviene definitivo, decorsi i 5
giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, ovvero dopo le relative
decisioni;
19) notifica copia del verbale definitivo e copia dei verbali di seggio alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste elettorali e alla scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali;
20) consegna il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo inoltro all'Aran a cura della
scuola inderogabilmente entro i 5 giorni dalla consegna;
21) verifica il rispetto di tale adempimento da parte della scuola;
22) al termine dello operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali
seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla scuola.
Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e scuola,
in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto
alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della scuola.
OBBLIGHI DI SERVIZIO IN RELAZIONE AI COMPITI DA SVOLGERE PER LA PROCEDURA ELETTORALE
Tutte le Scuole hanno l' obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l' assolvimento dei
propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell 'organizzazione del lavoro tenendo presente che, essendo
le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi
che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti
delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli
adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.